Azioni:
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
  1. #1
    quicker
    Guest

    Predefinito Successione al contratto di locazione in caso di decesso dell'intestatario

    Torno su una quesito che ho gia posto
    all'attenzione di questo gruppo il 29 luglio
    dello scorso anno, perche' non mi e' stata
    data allora una risposta chiara, solo un richiamo
    all'articolo 6 della legge 392 del 1978 (equo canone);
    che io non riesco ad interpretare correttamente.

    Il caso: nucleo familiare di 4 persone, marito e
    moglie in regime di comunione dei beni e due figli legittimi,
    tutte le persone sono conviventi nella medesima
    abitazione come risulta anche dallo stato di famiglia.
    Tutte le persone sono maggiorenni e capaci di
    intendere e volere. L'abitazione in cui tutti vivono
    e' locata con regolare contratto di abitazione,
    intestato esclusivamente ad un solo coniuge. Il contratto
    richiama in uno dei suoi articoli espressamente
    la legge 392 del 1978 in caso di successione
    per morte del conduttore.
    Chiedo: alla morte del coniuge, succede al
    contratto l'altro coniuge al 100%, oppure anche
    i figli conviventi ? Se si, con quali diritti ? (o quote)...
    Ho insistito perche' sto passando un brutto momento.

    Grazie mille






  2. #2
    Avv.Stefania Dal Monte
    Guest

    Predefinito Re: Successione al contratto di locazione in caso di decesso dell'intestatario


    "quicker" <quicker@supereva.it> ha scritto nel messaggio
    news:ihm1bm$2kv$1@news.albasani.net...
    > Torno su una quesito che ho gia posto
    > all'attenzione di questo gruppo il 29 luglio
    > dello scorso anno, perche' non mi e' stata
    > data allora una risposta chiara, solo un richiamo
    > all'articolo 6 della legge 392 del 1978 (equo canone);
    > che io non riesco ad interpretare correttamente.
    >
    > Il caso: nucleo familiare di 4 persone, marito e
    > moglie in regime di comunione dei beni e due figli legittimi,
    > tutte le persone sono conviventi nella medesima
    > abitazione come risulta anche dallo stato di famiglia.
    > Tutte le persone sono maggiorenni e capaci di
    > intendere e volere. L'abitazione in cui tutti vivono
    > e' locata con regolare contratto di abitazione,
    > intestato esclusivamente ad un solo coniuge. Il contratto
    > richiama in uno dei suoi articoli espressamente
    > la legge 392 del 1978 in caso di successione
    > per morte del conduttore.
    > Chiedo: alla morte del coniuge, succede al
    > contratto l'altro coniuge al 100%, oppure anche
    > i figli conviventi ? Se si, con quali diritti ? (o quote)...
    > Ho insistito perche' sto passando un brutto momento.
    >
    > Grazie mille
    >


    In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, allorché
    venga a morte il conduttore gli succedono nel contratto, a norma dell'art. 6
    della L. 27 luglio 1978, n. 392, gli eredi ed i parenti affini con lui
    abitualmente conviventi, sia nell'ipotesi in cui il defunto fosse l'unico
    titolare del contratto, sia nell'eventualità che lo stesso fosse contitolare
    con altri del rapporto stesso.(non ci sono quote da spartire!)



    --- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---

  3. #3
    quicker
    Guest

    Predefinito Re: Successione al contratto di locazione in caso di decesso dell'intestatario

    > venga a morte il conduttore gli succedono nel contratto, a norma dell'art. 6 della
    > L. 27 luglio 1978, n. 392, gli eredi ed i parenti affini con lui abitualmente
    > conviventi, sia nell'ipotesi in cui il defunto fosse l'unico titolare del
    > contratto, sia nell'eventualità che lo stesso fosse contitolare con altri del
    > rapporto stesso.(non ci sono quote da spartire!)


    Quindi diciamo che tutti i conviventi succedono al contratto
    d'affitto quando l'intestatario del medesimo muore.
    Ma il punto cruciale per me non e' ancora risolto.
    Per esempio quando c'e' da rimborsare spese di
    manutenzione ordinaria, quando c'e' da pagare la
    propria quota dell'affitto al locatore: in quale
    misura devono per legge contribuire i coeredi ?
    Per questo ho tirato in ballo la questione delle
    quote nel contratto d'affitto.

    Anche se la situazione che sto vivendo e' ben
    diversa, devo sapere se in veste di coerede del coniuge
    defunto sono titolare di diritti/doveri sulle questioni
    e gli interessi che gravitano sull'immobile.
    Perche' mi sto valutando l'oppurtunita di andare da
    un avvocato; se non ho alcun diritto manco di vado.

    La ringrazio molto






  4. #4
    alberto
    Guest

    Predefinito Re: Successione al contratto di locazione in caso di decesso dell'intestatario


    "quicker" <quicker@supereva.it> ha scritto nel messaggio
    news:ihm8qh$dp4$1@news.albasani.net...
    >
    > Anche se la situazione che sto vivendo e' ben
    > diversa, devo sapere se in veste di coerede del coniuge
    > defunto sono titolare di diritti/doveri sulle questioni
    > e gli interessi che gravitano sull'immobile.
    > Perche' mi sto valutando l'oppurtunita di andare da
    > un avvocato; se non ho alcun diritto manco di vado.
    >


    se abitano tutti dovranno pagare tutti... la quota non esiste...
    e' una normale famiglia in cui si contribuisce secondo possibilita'
    etc... ovviamente in base a chi abita in casa.

    alberto



  5. #5
    quicker
    Guest

    Predefinito Re: Successione al contratto di locazione in caso di decesso dell'intestatario

    > se abitano tutti dovranno pagare tutti... la quota non esiste...
    > e' una normale famiglia in cui si contribuisce secondo possibilita'


    La mia non e' famiglia normale ma un vasca popolata da squali
    e pescecani. Tanto per dirne una, ieri sono venuti a fare
    un sopralluogo dell'immobile in cui vivo i vigili del fuoco;
    rilasciando un verbale in cui tra varie cose, hanno posto
    il divieto di usare l'impianto a gas (riscaldamento e cucina).
    Hanno pure transennato 1/3 dell'immobile, e sono in
    attesa di decisione da parte del Dirigente del settore edilizia
    del mio Comune.
    Se io ho dei diritti su questo immobile, potrei direi
    anch'io la mia in questi frangenti, invece che lasciare
    fare ai pescecani. Grazie di nuovo.





  6. #6
    Avv.Stefania Dal Monte
    Guest

    Predefinito Re: Successione al contratto di locazione in caso di decesso dell'intestatario


    "quicker" <quicker@supereva.it> ha scritto nel messaggio
    news:ihma4j$fh1$1@news.albasani.net...
    >> se abitano tutti dovranno pagare tutti... la quota non esiste...
    >> e' una normale famiglia in cui si contribuisce secondo possibilita'

    >
    > La mia non e' famiglia normale ma un vasca popolata da squali
    > e pescecani. Tanto per dirne una, ieri sono venuti a fare
    > un sopralluogo dell'immobile in cui vivo i vigili del fuoco;
    > rilasciando un verbale in cui tra varie cose, hanno posto
    > il divieto di usare l'impianto a gas (riscaldamento e cucina).
    > Hanno pure transennato 1/3 dell'immobile, e sono in
    > attesa di decisione da parte del Dirigente del settore edilizia
    > del mio Comune.
    > Se io ho dei diritti su questo immobile, potrei direi
    > anch'io la mia in questi frangenti, invece che lasciare
    > fare ai pescecani. Grazie di nuovo.
    >
    >
    >
    >

    Sono perfettamente d'accordo con Alberto.

    Il debito riferito alle spese condominiali non è un debito ereditario (con
    conseguente automatica divisione tra i coeredi) ma un debito relativo alla
    comunione ed in relazione alla quale vi è la solidarieta' tra comproprietari
    , anche se è sempre il coniuge superstite che continua a rappresentare il
    nucleo familiare di fronte al locatore.
    Tanto per farti un esempio : In caso di sfratto questo dovrà avvenire nei
    confronti del coniuge del defunto conduttore.





    --- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---

  7. #7
    Avv.Stefania Dal Monte
    Guest

    Predefinito Re: Successione al contratto di locazione in caso di decesso dell'intestatario


    "Avv.Stefania Dal Monte" <puntonospam@nospampunto.it> ha scritto nel
    messaggio news:ihmd9i$h71$1@adenine.netfront.net...
    >
    > "quicker" <quicker@supereva.it> ha scritto nel messaggio
    > news:ihma4j$fh1$1@news.albasani.net...
    >>> se abitano tutti dovranno pagare tutti... la quota non esiste...
    >>> e' una normale famiglia in cui si contribuisce secondo possibilita'

    >>
    >> La mia non e' famiglia normale ma un vasca popolata da squali
    >> e pescecani. Tanto per dirne una, ieri sono venuti a fare
    >> un sopralluogo dell'immobile in cui vivo i vigili del fuoco;
    >> rilasciando un verbale in cui tra varie cose, hanno posto
    >> il divieto di usare l'impianto a gas (riscaldamento e cucina).
    >> Hanno pure transennato 1/3 dell'immobile, e sono in
    >> attesa di decisione da parte del Dirigente del settore edilizia
    >> del mio Comune.
    >> Se io ho dei diritti su questo immobile, potrei direi
    >> anch'io la mia in questi frangenti, invece che lasciare
    >> fare ai pescecani. Grazie di nuovo.
    >>
    >>
    >>
    >>

    > Sono perfettamente d'accordo con Alberto.
    >
    > Il debito riferito alle spese condominiali non è un debito ereditario (con
    > conseguente automatica divisione tra i coeredi) ma un debito relativo alla
    > comunione ed in relazione alla quale vi è la solidarieta' tra
    > comproprietari , anche se è sempre il coniuge superstite che continua a
    > rappresentare il nucleo familiare di fronte al locatore.
    > Tanto per farti un esempio : In caso di sfratto questo dovrà avvenire nei
    > confronti del coniuge del defunto conduttore.
    >
    >
    >
    >
    >
    > --- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---


    ERRATA CORRIGE:
    solidarietà tra i coeredi.



    --- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---

  8. #8
    quicker
    Guest

    Predefinito Re: Successione al contratto di locazione in caso di decesso dell'intestatario

    > , anche se è sempre il coniuge superstite che continua a rappresentare il nucleo
    > familiare di fronte al locatore.
    > Tanto per farti un esempio : In caso di sfratto questo dovrà avvenire nei
    > confronti del coniuge del defunto conduttore.


    In caso di sfratto quindi la titolarita' del contratto va
    al 100% sul coniuge superstite. Invece le spese legate
    all'immobile alla comunione familiare (affitto, manutenzione ordinaria ecc...),
    quindi ricadono su tutti i membri conviventi della famiglia.
    Mi pare una situazione piuttosto discutibile.
    Se per esempio il coniuge decide di non pagare piu' l'affitto
    intascandolo per se', il proprietario attivera' la procedura di
    sfratto nei confronti del coniuge inadempiente. Ma questa inadempienza
    del coniuge ricade anche sulle spalle dei figli; che invece ligi
    ai propri obblighi di legge hanno sempre dato al genitore superstite
    la loro quota per pagare l'affitto. Ma gli esempi possono essere
    adesso infiniti; dove il coniuge pare avere al 100% diritti sull'immobile,
    e invece i figli solo doveri: pagare sempre, senza poter discutere
    le scelte scellerate compiute dal genitore.








  9. #9
    quicker
    Guest

    Predefinito Re: Successione al contratto di locazione in caso di decesso dell'intestatario

    >> Tanto per farti un esempio : In caso di sfratto questo dovrà avvenire nei
    >> confronti del coniuge del defunto conduttore.


    Ho deciso di andare un avvocato per chiarire la
    questione della successione nel contratto di locazione
    in caso di morte di uno dei coniugi, causa difficolta
    interpretative dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 1978, n°392

    Se l'articolo recita:

    "In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi
    ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi"

    Io non leggo una precedenza di diritti che si trasferiscono interamente
    al coniuge superstite escludendo i figli. Che forse puo' esserci in
    regime di comunione dei beni vigente alla data di stipula
    del contratto di locazione; ma l'art. 6 mi sembra intenda
    disciplinare diversamente.
    Poi c'e' l'art. 1614 del codice civile, dove si parla di eredi,
    senza nemmeno tirare in ballo il coniuge

    Art. 1614

    Morte dell'inquilino.

    [I]. Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di
    un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto
    entro tre mesi dalla morte.



    Insomma dalle risposte che ho avuto in questo NG, viene ribadita
    la solidarieta' tra i membri della famiglia disciplinata da codice civile.
    Ma non si e' entrati nel merito dell'art. 6 della legge equo canone.







  10. #10
    quicker
    Guest

    Predefinito Re: Successione al contratto di locazione in caso di decesso dell'intestatario


    > la solidarieta' tra i membri della famiglia disciplinata da codice civile.
    > Ma non si e' entrati nel merito dell'art. 6 della legge equo canone.


    Concludo il discorso, se ancora a qualcuno interessa.
    L'avvocato a cui mi sono rivolto mi ha detto che alla
    successione del contratto si applica l'articolo 6 della
    legge equo canone (che e' espressamente richiamato nel mio
    contratto di locazione). Che va interpretata nel senso
    che tutti i coeredi conviventi con il defunto conduttore
    hanno pari diritti e doveri; i diritti non li detiene
    solo il coniuge superstite.
    Se per esempio i coeredi non comunicano al locatore
    la morte del conduttore, e quest'ultimo manda la disdetta
    del contratto per finita locazione solo al defunto conduttore;
    la disdetta non e' valida, e automaticamente il contratto
    si considera prorogato. Perche' la disdetta deve essere
    posta a conoscenza a tutti i coeredi conviventi.